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INFORIM

Edizione n° 05 del 14/02/18

28 FEBBRAIO 2018: SCADENZA PER LA RELAZIONE ANNUALE AMIANTO

SOGGETTI OBBLIGATI : IMPRESE CHE UTILIZZANO BONIFICANO SMALTISCONO E TRASPORTANO AMIANTO

Come ogni anno ricordiamo l’obbligo relativo alla presentazione della relazione annuale sull’amianto e ne riassumiamo i principali contenuti: Fonte normativa: art. 9, comma 1, legge 27 marzo 1992, n. 257

Soggetti obbligati in base alla legge 257/1992

- Le imprese che utilizzano, direttamente o indirettamente, amianto nei processi produttivi;

- Le imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica dell’amianto;

- Con un parere ministeriale era stato chiarito che anche chi ha un contatto, se pur indiretto, con materiali di amianto, quindi al di fuori dei proprio processo produttivi (es.: trasportatori) è tenuto alla relazione annuale (come anche specificato nelle istruzioni che precedono il modello di compilazione allegato).

Adempimento e periodicità 

Entro il 28 febbraio di ogni anno le imprese obbligate debbono presentare su un modello unificato di dichiarazione annuale, un apposita relazione sull’attività svolta nel corso del 2017 alle Regioni (Servizio Sanità) e alle Aziende Sanitarie Locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività di bonifica e smaltimento. La dichiarazione dovrebbe essere inoltrata on line secondo le indicazioni presenti nel sito delle rispettive Agenzie Regionali Sanitarie competenti per territorio (c/o i Servizi di promozione e prevenzione della salute nei luoghi di vita e di lavoro).

In caso di non attivazione dell’invio telematico, come per alcune Regioni, la dichiarazione deve essere ancora compilata sul modello cartaceo. (Es: la Regione Marche, da un contatto telefonico avuto a gennaio scorso con l’ufficio preposto, ci ha confermato ancora l’invio cartaceo).

Contenuto della relazione

La relazione deve indicare:

- Tipi e quantità di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto oggetto di smaltimento e bonifica;

- Attività svolte e procedimenti applicati;

- Numero e dati anagrafici degli addetti nonché la durata della loro attività e della esposizione all’amianto alla quale sono stati sottoposti; Caratteristiche dei prodotti contenenti amianto; 

- Misure adottate o in via di adozione per la tutela della salute dei lavoratori e dell’ambiente.

Sanzioni

sanzione amministrativa da 5 a 10 milioni. Ricordiamo che in base alla legge 257/1992, dal 28 aprile 1993 nessuno può usare estrarre e vendere amianto, e per questo che deve essere controllato anche il suo smaltimento e bonifica e che tutti gli interventi di manutenzione e bonifica debbono essere effettuati seguendo le prescrizioni degli allegati al Dm 6 settembre 1994 (Cessazione dell’impiego dell’amianto).

Sarete aggiornati su eventuali successivi sviluppi.

Ringraziando per l'attenzione porgiamo cordiali saluti.

All. :Mod. Relazione annuale