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INFORIM

Edizione n° 09 del 10/04//18

CSS CAR FLUFF: LA CIRCOLARE MINISTERIALE SULLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO

Il Ministero dell’Ambiente ha predisposto la circolare ministeriale del 29 Marzo 2018 con la quale stabilisce la cessazione della qualifica di rifiuto del CAR FLUFF (CER 191004).

La stessa fornisce anche alcuni chiarimenti al DM 14 febbraio 2013, n. 22 il quale stabilisce i criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS) cessino di essere qualificate come rifiuto.

Altro obbiettivo del Ministero è promuovere il recupero del “car fluff” utilizzandolo per la preparazione del CSS combustibile da impiegare, a determinate condizioni, in sostituzione di combustibili convenzionali.

In sintesi :

  • Il Ministero, sentito il parere delComitato di Vigilanza e Controllo ha, ritenuto che,"all'infuori dei due codici CER 191001 e 191002 esplicitamente esclusi, possano essere ammessi alla produzione del CSS tutti gli altri rifiuti del sottocapitolo 1910".

  • E aggiunge che i sotto-lotti di CSS prodotti “siano conformi alla Tab 1 Allegato 1 del DM 22/2013”


Il Ministero, citando il Rapporto sull'applicazione del DM 14 febbraio 2013, n. 22 relativo all'anno 2015 e dall'analisi della documentazione trasmessa dalle Regioni e/o Province competenti al fine del rilascio delle necessarie autorizzazioni di legge, evince poca chiarezza nella differenziazione del CSS rifiuto dal CSS-Combustibile, con una conseguente non uniforme applicazione della normativa.

  • In particolare, si ammette la possibilità di utilizzo del “car fluff” (Codice CER 191004) come CSS Combustibile in quanto rifiuto speciale non pericoloso non incluso nell'allegato 2, punto 4 del DM n.22 del 14 febbraio 2013 e si spiega che l'inclusione del sottocapitolo 19 10 nel punto 3 del citato allegato 2, recante "Rifiuti non pericolosi non ammessi per la produzione del CSS-COMBUSTIBILE" non determina l'esclusione del codice CER 191004 e relativi al car fluff.

Infatti, nel punto 4 sono indicati soltanto i codici CER 191001 e 191002 che solo i soli che non possono essere utilizzati per la preparazione del CSS combustibile.

  • Le autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni per la produzione e l'utilizzo del CSS-Combustibile dovranno fare riferimento al DM 14 febbraio 2013, n.22, che disciplina nello specifico solo il CSS-Combustibile nelle sue 18 classi, di cui all' art. 8 comma 1 b) del decreto stesso e relative combinazioni (come elencate nella Tabella 1 dell'Allegato 1 del decreto).

Non dovrà quindi prendersi a riferimento né l'art.183, comma 1, lettera cc) del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, in quanto relativo al CSS rifiuto nelle sue 125 classi, né il DM 5 febbraio 1998, che disciplinava 2 tipologie di Combustibile Derivato Rifiuti (CDR e CDR-Q).

  • Il Ministero ha anche previsto una tabella chiarificatrice dove si evidenziano le differenze tra CSS rifiuto e CSS Combustibile.

Sarete aggiornati su eventuali successivi sviluppi.

Ringraziando per l'attenzione porgiamo cordiali saluti.

Allegati:

- DM 14-2-13 n_22 CSS End of Waste.pdf

- Circolare_css_ds_car_fluff.pdf