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INFORIM

Edizione n° 12 del 05/06/18

MUD: ENTRO IL 29 GIUGNO 2018 E’ POSSIBILE L’INVIO DEL MUD IN RITARDO O LE RETTIFICHE E CORREZIONI DI COMUNICAZIONI MUD GIÀ PRESENTATE

La presentazione in ritardo del MUD o le eventuali modificazioni o integrazioni possono essere comunicate solo tramite la presentazione di una nuova comunicazione MUD completa, corredata di un nuovo pagamento dei diritti di segreteria ed inoltrata con le stesse modalità utilizzate per la prima comunicazione MUD.

La nuova dichiarazione MUD presentata oltre il termine del 30 aprile, ma entro i 60 giorni, è comunque sottoposta alla sanzioni minima da 26 a 160 €. Questo perché la legge 205/2017 prevede l’ennesima proroga del periodo transitorio Sistri, in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del Dlgs 152/06 nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni.

Pertanto resta valido il testo, nella versione “ante” entrata in vigore completa del Sistri, dell’art. 258 comma 1:

"1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro".

Sarete aggiornati su eventuali successivi sviluppi.

Ringraziando per l'attenzione porgiamo cordiali saluti.