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INFORIM

Edizione n° 10 del 03/05/19

LEGGE EUROPEA APPROVATA DEFINITIVAMENTE - DIVERSE LE DISPOSIZIONI DI INTERESSE AMBIENTALE: ESCLUSI DAL REGIME DEI RIFIUTI SFALCI E POTATURE

Il Senato nella seduta del 16 aprile scorso ha approvato, in via definitiva, la legge europea 2018 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea -Legge europea 2018” che ora attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento contiene disposizioni in diversi settori: ambiente (sfalci e potature , Raee, biogas/biomasse), ritardi nei pagamenti della Pubblica amministrazione ecc.

Sfalci e potature esclusi dalla nozione di rifiuto (art. 20)

Tra le disposizioni ambientali vi è la riformulazione dell'art. 185, comma 1 lettera f del TUA.

La nuova disposizione interviene sul testo del Dlgs 152/2006 che era stato già modificato nel 2016 e che aveva escluso dall’applicazione della disciplina dei rifiuti gli sfalci e le potature da aree verdi, parchi e giardini e arre cimiteriali, fatto che aveva già provocato l’avvio da parte dell’UE di un atto propedeutico alla procedura di infrazione.

Anche nelle precedenti stesure del provvedimento si era tentata una modifica della lettera f) dell'articolo 185, comma 1, eliminando tale esclusione per allinearla con il diritto europeo.

Ora invece con il testo definitivo dell’art. 20 della “Legge Europea” la norma nazionale ritorna ad essere disallineata con quella europea. Infatti nel testo proposto alla Camera e definitivamente approvato si escludono dal regime dei rifiuti “gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.

Tagli agli incentivi per la produzione di energia elettrica dagli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi (art. 21).

Il provvedimento interviene con l’abrogazione dei commi 149,150,151 dell’art. 1 della legge 208/2015 che prevedevano per i titolari di impianti a biogas, biomassa e bioliquidi sostenibili l’estensione fino al 31 dicembre 2020 di un incentivo per l’energia prodotta.

Disposizioni relative ai RAEE (art. 19)

Le modifiche, che riguardano il Dlgs 49/2014 sulla gestione dei RAEE intervengono in particolare sul tasso di raccolta differenziata, prevedendo che i produttori e terzi agenti in loro nome debbano trasmettere annualmente e gratuitamente a ISPRA i dati relativi ai RAEE ricevuti presso i distributori, presso gli impianti di raccolta e trattamento e quelli oggetto di raccolta differenziata.

Riguardo al sistema di finanziamento viene inoltre eliminato il rimborso per le AEE avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di gestione individuali o collettivi previsti.

Inoltre vengono imposte alcune regole per i produttori sul marchio e simbolo da apporre sui RAEE e la modifica dell’allegato VI che fornisce requisiti per la distinzione tra le spedizioni di AEE usate dalle spedizioni di RAEE.

Sarete aggiornati su eventuali successivi sviluppi.