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INFORIM

Edizione n°11 del 11/06/20

Si ricorda, come già informato che il DL 18/2020, convertito in legge n. 20 del 24 Aprile 2020, ha prorogato al 30 giugno 2020 l’obbligo di presentazione del MUD 2020 (Modello Unico di dichiarazione ambientale) per i i rifiuti prodotti nell’anno 2019, proroga intervenuta a causa della sospensione delle attività in seguito all’emergenza Coronavirus.

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica che il modello di dichiarazione ambientale, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 Dicembre 2018, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 45 del 22 febbraio 2019, è confermato e sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2020, con riferimento all’anno 2019.

Rimangono quindi immutati rispetto al 2019:

- Struttura del modello, articolato in 6 Comunicazioni.

- Informazioni da trasmettere.

- Soggetti obbligati alla presentazione del MUD, che sono quelli definiti dall'articolo 189 c. 3 del D.lgs. 152/2006 ovvero trasportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti, comuni.

- Modalità per l’invio delle comunicazioni: in particolare le Comunicazioni Rifiuti, RAEE, Imballaggi, veicoli fuori uso vanno inviate via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it; la comunicazione rifiuti semplificata va compilata tramite il sito mudsemplificato.ecocerved.it e trasmessa via PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

- Diritti di segreteria

Si ricorda che ISPRA nel 2016 aveva predisposto e sono ancora valide le   “istruzioni aggiuntive

Altre informazioni aggiuntive alle istruzioni riportate in allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono rese disponibili sul sito Ecocamere

Si riporta una sintesi dei punti principali:

Soggetti obbligati

Con riferimento ai soggetti obbligati ricordiamo che la Comunicazione Rifiuti deve essere inviata da:

-  Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti

-  Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione

-  Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti

-  Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi

- Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00

- Imprese ed enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

Ricordiamo che il numero dei dipendenti si calcola con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l’anno cui si riferisce la dichiarazione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue). Vanno esclusi dal computo eventuali collaboratori non dipendenti e familiari, i lavoratori interinali, i tirocini formativi e gli stage nonché i contratti di inserimento e reinserimento e di apprendistato.

Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch'essi come dipendenti dell'azienda, cioè a libro paga della medesima. Sono compresi i lavoratori a termine inseriti nell'ordinario ciclo produttivo e quindi rientranti nell'organigramma aziendale: per essi vanno computate le frazioni di unità lavorative, in dodicesimi, di unità lavorative annue. I lavoratori part time devono essere computati in proporzione all'orario di lavoro svolto dal lavoratore.

Modalità di compilazione e trasmissione:

Comunicazione rifiuti ordinaria- MUD Telematico

Il software per la compilazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale MUD 2020 è disponibile, sul sito https://www.mudtelematico.it/ con riferimento alle seguenti Comunicazioni:

- Rifiuti;

- Veicoli fuori uso (VFU);

- Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

- Imballaggi (Sezione Consorzi);

- Imballaggi, (Sezione Gestori rifiuti da imballaggio).

Si ricorda che la spedizione telematica delle summenzionate Comunicazioni deve essere effettuata entro il 30 giugno 2020 unicamente tramite il sito "www.mudtelematico.it".

In particolare, il dichiarante deve trasmettere un file organizzato secondo le specifiche riportate nell'Allegato 4 al DPCM 28 dicembre 2018.

Detto file può essere prodotto con il software messo a disposizione da Unioncamere (scaricabile all’indirizzo https://www.ecocamere.it/elenco/tag/Comunicazione%20annuale) o con altri software che rispettino le specifiche contenute nello stesso Decreto.

I diritti di segreteria relativi alle stesse Comunicazioni ammontano a 10,00 € per dichiarazione, e vanno pagati esclusivamente con carta di credito o con Telemaco Pay.

Per quanto riguarda invece la Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), gli stessi Produttori devono compilare la Comunicazione esclusivamente via telematica tramite il sito "www.registroaee.it".

Per la Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) non sono previsti diritti di segreteria.

In sintesi si riporta la tabella relativa alla Comunicazione Rifiuti

Chi

Cosa

Come

Diritti di segreteria

Produttori iniziali che, nella propria unità locale, producono non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di tre trasportatori e 3 destinatari finali

Comunicazione rifiuti semplificato

Invio via pec della modulistica compilata su mudsemplificato.ecocerved.it

15 €

Oppure

   

Comunicazione Rifiuti ordinaria

Trasmissione telematica della dichiarazione compilata  utilizzando il software di  Unioncamere 

https://www.ecocamere.it/elenco/tag/Comunicazione%20annuale) o altro equivalente

10 €

Altri produttori iniziali di rifiuti

Comunicazione Rifiuti ordinaria

Trasmissione telematica della dichiarazione compilata utilizzando il software di Unioncamere (https://www.ecocamere.it/elenco/tag/Comunicazione%20annuale) o altro equivalente

10 €

 

Sanzioni applicabili (anche a seguito delle proroghe intervenute) tratte dalle faq del sito di di Ecocamere ( https://www.ecocamere.it/adempimenti/mud )

"Ai sensi dell’art. 258 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010, sono puniti: “1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.

Le sanzioni applicabili agli inadempimenti relativi al MUD 2020 sono quelle previste dall’art. 258 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nella formulazione previgente rispetto al D.lgs.n. 205 del 2010.

La disposizione è confermata espressamente dall’ art. 6 comma 3 del Dl 14 dicembre 2018, n. 135 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione."

Si riportano per i produttori dei rifiuti le istruzioni di Confindustria per la Comunicazione rifiuti semplificata

La Comunicazione "Rifiuti Semplificata" - dedicata ai soli soggetti che nel 2018 hanno prodotto nella propria unità locale non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, hanno utilizzato non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali, dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando l’applicazione disponibile sul sito di Ecocerved; inoltre non è più consentita la spedizione postale, ma solo l’invio mediante PEC.

In particolare il dichiarante deve   registrarsi al sito "mudsemplificato.ecocerved.it" e confermare le proprie credenziali; accedere al sito indicando codice utente e password; compilare la comunicazione inserendo i dati nel portale;  stampare Comunicazione Rifiuti Semplificata in formato documento cartaceo e apporre la firma autografa del dichiarante; versare i diritti di segreteria (pari a 15,00 €);  produrre, mediante scansione, un file unico in formato pdf, chiamato ad esempio mud2017.pdf, contenente:

  • la copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata dal dichiarante,
  • la copia dell'attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente,
  • la copia del documento di identità del sottoscrittore.

  Attenzione che se l'unico file PDF ottenuto dalla scansione sarà firmato digitalmente con la firma elettronica, in tal caso non è necessario inserirvi anche la copia del documento d'identità.

  • Trasmettere, entro il 30 giugno 2020, via PEC

all'indirizzo unico Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.">Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. il file in formato pdf ottenuto

 Ogni mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell’oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante.

 La casella PEC non potrà fornire alcun tipo di risposta ai messaggi pervenuti che non contengano una comunicazione MUD composta nel modo descritto.

 A fronte dell'invio di una Comunicazione, il mittente riceverà, sulla sua casella PEC, una ricevuta di avvenuta consegna ed avrà dunque la certezza che il suo messaggio è giunto a destinazione.

 Nel caso il file inviato non rispecchi le specifiche di legge, l'utente riceverà una segnalazione nella quale viene indicata l'anomalia.

 La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta e quindi sanzionabile in relazione alla normativa vigente.

I soggetti che rispettano i requisiti per accedere alla Comunicazione Rifiuti Semplificata possono sempre scegliere di presentare la Comunicazione Rifiuti ordinaria, attraverso la procedura di invio telematico.

Ricordiamo che i produttori di rifiuti che conferiscono rifiuti a destinatari fuori dal territorio nazionale non possono presentare la Comunicazioni rifiuti semplificata ma devono presentarla Comunicazione rifiuti (ordinaria).

      

Sarete aggiornati su eventuali successivi sviluppi.

Ringraziando per l'attenzione porgiamo cordiali saluti.

 

ORIM S.p.A.

Ufficio Marketing & Comunicazione