Seleziona la tua lingua

INFORIM

Edizione Nr.18 del 28/10/20

Come noto, il Dpcm 24 ottobre 2020 emanato dal Governo (in allegato) contiene nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 fino al 24 novembre 2020.

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-24-ottobre-2020/15503

Con la presente InfOrim si vuole portare alla Vs. cortese attenzione le misure di stretto interesse per tutte le imprese sulle quali Confindustria ha prodotto una interessante nota che alleghiamo.

Come per i precedenti provvedimenti in materia, anche questo DPCM è, in primo luogo, improntato alla riduzione degli assembramenti e, comunque, delle occasioni di incontro fisico non strettamente necessarie. A tal fine, esso prevede prescrizioni, divieti e raccomandazioni in linea con la logica di fondo di assicurare il distanziamento sociale.

Con riferimento alle attività produttive, in via generale, il nuovo DPCM ha confermato:

  • i protocolli di sicurezza anti-contagio nazionali (per le attività di impresa in generale e per il trasporto e la logistica), le cui misure continuano ad applicarsi nei luoghi di lavoro, anche in merito all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

  • la raccomandazione in merito all’utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile.

Si rammenta a tal proposito che, per quanto riguarda i contagi dei lavoratori, che il legislatore ha delimitato la responsabilità penale del datore di lavoro con l’art 29-bis del D.L. 23/2020, convertito con legge 40/2020.

Tale norma prevede che "Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’art, 2087 del Codice Civile, mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e parti sociali e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’art. 1, comma 14, del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste"

Tra le attività sospese, il Dpcm individua il vietato dello svolgimento di:

  • fiere di qualunque genere e di altri analoghi eventi, quindi anche, per quanto di interesse del settore, la Fiera di Ecomondo di Rimini,

  • la sospensione di convegni, congressi e “altri eventi” (quest’ultimo riferimento è stato aggiunto dal nuovo DPCM), salva la possibilità di svolgerli a distanza,

  • la raccomandazione di svolgere in modalità a distanza le riunioni private.

Sul punto, inoltre, si segnala che la Circolare del Ministero dell’Interno 20 ottobre 2020, n. 15350/117/2/1 ha precisato che “la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l’eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc.”. In ogni caso, in considerazione dell’andamento della emergenza epidemiologica e alla luce della ratio perseguita dal DPCM di ridurre al minimo le occasioni di incontro fisico, si ribadisce la raccomandazione di organizzare e svolgere le riunioni societarie e associative a distanza ed i corsi di formazione a distanza.

Viene espressamente confermata la possibilità di svolgere i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in linea con le FAQ del Ministero del lavoro), i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In ogni caso, sempre in considerazione del peggioramento della situazione epidemiologica, e sempre visto che nel Dpcm viene consigliato ridurre al minimo le occasioni di incontro fisico, si ribadisce la raccomandazione di organizzare e svolgere, anche in azienda i corsi di formazione a distanza.

I tecnici ORIM rimangono a disposizione per ogni Vostra necessità di chiarimento.

Ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

ORIM S.p.A.

Ufficio Marketing & Comunicazione

Allegati:

- Nota Confindustria

- DPCM_20201024