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PNRR: IL DECRETO LEGGE CON LE MISURE PROGRAMATICHE DI ATTUAZIONE.

LE DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE.

 

Nella Gazzetta Ufficiale n.245 del 6 novembre è stato pubblicato il DL 6 novembre 2021, n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, entrato in vigore il 7 novembre 2021. Si tratta di un provvedimento programmatico contenente le misure necessarie al raggiungimento di ulteriori 7 obiettivi dei 51 stabiliti dal Governo relativamente al PNRR, da raggiungere entro il 31 dicembre prossimo.

Il provvedimento è suddiviso in 5 Titoli. Al Titolo II “Ulteriori misure urgenti finalizzate all’accelerazione delle iniziative PNRR” il Capo I è interamente dedicato all’Ambiente e apporta diverse modifiche al D.L.vo 152/2006 (TUA), in particolare riguardo a:

  • risorse idriche e il rischio idrogeologico (articolo 16), apporta modifiche all’art. 154 del TUA rubricato “tariffa del servizio idrico integrato”. In particolare, con l’aggiunta del comma 3-bis all’art. 154, si stabilisce che con Decreto del MITE saranno definiti anche i criteri per incentivare l’uso sostenibile dell’acqua in agricoltura, e per sostenere l’uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento;
  • siti orfani (articolo 17): si prevede che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente DL (quindi entro il 6 gennaio 2022), il Ministro della Transizione Ecologica, d’intesa con la Conferenza unificata adotti, con decreto di natura non regolamentare, un apposito Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani;
  • valutazione ambientale strategica(articolo 18): propone una riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) andando a modificare gli articoli 13, 14 e 15 del TUA.

In particolare la disposizione modifica l’articolo 13 del D.lgs. n. 152/2006 dedicato alla redazione del Rapporto ambientale nell’ambito della procedura di valutazione ambientale strategica (Vas). Si prevede che il Rapporto preliminare individui anche i possibili impatti ambientali transfrontalieri del Piano o Programma. Inoltre si prevede che l’Autorità competente, in collaborazione con quella procedente, non solo individui ma selezioni anche i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e cui inviare il rapporto preliminare al fine di acquisire i loro contributi per definire le informazioni da inserire nel Rapporto ambientale. Vengono inoltre ridotti i tempi della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, passando dagli attuali 90 giorni a 45 giorni., mentre per il rilascio del provvedimento di Vas, il cui termine era fissato in 90 giorni, si passa a 45 giorni;

 

  • impianti fotovoltaici (articolo 19): stabilisce nuove disposizioni in ordine alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici. In particolare si modifica l’articolo 24-bis del D.lgs. n. 49/2014 sul finanziamento della gestione a fine vita dei Raee da fotovoltaico. Viene in particolare modificata la disciplina sul finanziamento della gestione dei Raee da fotovoltaico incentivati e installati prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 49/2014 precisando che trattasi di FV finanziato dai Conto Energia I, II, III, IV e V. Il riferimento normativo viene più opportunamente corretto agganciando la disciplina alla disposizione dell’articolo 24-bis medesimo e non al riferimento, prima vigente, al "presente decreto" (cioè all’intero D.lgs. n. 49/2014). Nei casi di "revamping" (ammodernamento tecnologico), o di "repowering" (ripotenziamento) degli impianti fotovoltaici incentivati esistenti, il Gestore dei servizi energetici provvede in ogni caso al trattenimento della garanzia finanziaria dei moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano già prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti sono restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi;
  • discariche abusive(articolo 43): la disposizione potenzia la struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive ai sensi dell’articolo 5, DL 111/2019 convertito dalla L. 141/2019. In particolare è prevista l’estensione delle funzioni del Commissario agli interventi di bonifica e messa in sicurezza delle discariche e siti contaminati di competenza regionale su richiesta delle Regioni nonché sui siti contaminati di interesse regionale su richiesta del Mite. Previsto l’affiancamento di sub-commissari al Commissario unico (massimo 3);
  • recupero contributi Sistri(articolo 50, c. 3): non è più previsto, in quanto la disposizione abroga l’articolo 194-bis del D.lgs. 152/2006 che definiva la procedura di recupero degli importi dovuti e non corrisposti o delle richieste di rimborso e conguaglio dei contributi dovuti dai soggetti tenuti all’iscrizione al Sistri. Si ricorda che il SISTRI è stato abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019 e sostituito dal RENTRI (il Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti), di cui all’articolo 188-bis del D.lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.lgs. n. 116/2020;
  • sottoprodotti - pastazzo di agrumi(articolo 50, c. 4): la norma abroga l’articolo 41-quater del DL 69/2013, convertito dalla Legge 98/2013, che demandava a un regolamento del Ministero dell’Ambiente (oggi Mite) la disciplina per la qualifica di. sottoprodotto del "pastazzo di agrumi" ai sensi dell’articolo 184 bis, Dlgs 152/2006. Il provvedimento contiene, anche al fine di attuare gli interventi e gli obbiettivi e i traguardi della transazione ecologica previsti nel PNRR, inoltre, disposizioni che mirano a rafforzare il ruolo del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) nel presidio dei processi di monitoraggio e valutazione della spesa anche per supportare le altre amministrazioni centrali. In particolare l’articolo 9 concede al MEF la possibilità di dare anticipazioni per l’attuazione dei progetti del PNRR. Sempre presso il MEF è istituito il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, con funzionari Istat, Bankitalia, Corte dei Conti oltre che della Ragioneria, e si prevedono anche rafforzamenti all’organico della Rgs. Si prevede la nomina di 152 esperti per l’attuazione del PNRR (articolo 34) da assegnare al Ministero della Transizione Ecologica con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023; si prevede la nascita di uno sportello unico digitale nelle Zone economiche speciali (Zes), al quale si possono presentare i progetti per l’avvio delle nuove attività, per sostenere gli investimenti al Mezzogiorno; per spingere la rigenerazione urbana vengono assegnate subito alle Città metropolitane i 2,5 miliardi previsti dal piano di qui al 2026 per combattere il degrado delle città.

I tecnici ORIM rimangono a disposizione per ogni Vostra necessità di chiarimento.

Ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

ORIM S.p.A.

Ufficio Marketing & Comunicazione

 

Allegato: DL 6 novembre 2021 n. 152