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INFORIM

Edizione n° 24 del  28/05/2015



NUOVA CLASSIFICAZINE RIFIUTI :
LE INDICAZIONI VINCOLANTI DELL’ORDINE DEI CHIMICI - (DIRETTE AI CHIMICI)


Sempre sull’argomento della nuova classificazioni dei rifiuti per completare l’informazione agli operatori del settore interessati vi alleghiamo, a titolo di conoscenza, la nota prot. 329/15/cnc/faut del 18 maggio 2015 diffusa dal Consiglio Nazionale dei Chimici che detta indicazioni “deontologicamente vincolanti e utili…” dirette specificatamente ai chimici.

Nel documento l’Ordine, all’inizio, prende posizione (anche se a pochi giorni dall’entrata in vigore ufficiale della normativa comunitaria, 1 giugno p.v., è questione superata) sul “conflitto etico irrisolvibile” che scaturisce dall’entrata in vigore dell’art. 13 del D.L. 91/14 conv. in L. 116/14, ricordando che il principio della preminenza del diritto comunitario impone, non solo al giudice, ma anche allo stesso stato membro in tutte le sue articolazioni(e quindi a tutte le amministrazioni), di dare pieno effetto alla normativa comunitaria, e, in caso di contrasto, di disapplicare la norma interna (ECJ, 22.6.89, C-103/88)”
Poi, in merito all’applicazione delle nuove norme di classificazione previste dalla Decisione 2014/955/UE, dal Reg. (UE) n. 1375/2014 e dal Regolamento (UE) n. 1342/2014, il Consiglio Nazionale fornisce anche altre ti indicazioni circa la valutazione della pericolosità dei rifiuti:

  • il chimico ha l’obbligo di informare il cliente produttore/detentore dei rifiuti della “possibile difformità della normativa nazionale rispetto alle tassative indicazioni” europee;
  • per determinare la pericolosità di un rifiuto che fa riferimento specifico o generico a “sostanze pericolose”, “è necessario prevedere la valutazione delle sostanze pertinenti e/o ragionevolmente prevedibili nel rifiuto, tenendo conto dei vari effetti che tali sostanze possono svolgere in relazione al quantitativo eventualmente presente”;
  • circa l’eventualità di ricercare i contaminanti organici persistenti (POPs) in alcuni rifiuti, “può essere preso come riferimento l’elenco dei rifiuti elencati nell’allegato V” del Reg. (CE) n. 850/2004 come modificato dal Reg. (UE) n. 1342/2014, avendo sempre di mira le sostanze pericolose pertinenti e/o ragionevolmente prevedibili nel rifiuto e tenendo sempre in considerazione i vari effetti che tali sostanze possono svolgere in relazione al quantitativo eventualmente presenti;
  • seguono, poi, ulteriori indicazioni tecniche su specifiche caratteristiche di pericolo  tra cui segnatamente HP 14. (MVB)

 

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