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IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL MILLEPROROGHE
DAL 1° MARZO E’ UFFICIALE LA PROROGA AL 15 SETTEMBRE PER IL FIR DIGITALE E PER LE RELATIVE SANZIONI E PROROGA AL 30 GIUGNO DELL’OBBLIGO DI ISTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI GEOLOGALIZZAZIONE PER TRASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI
Informiamo che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026, la Legge n. 26 del 27 febbraio 2026, di conversione del decreto-legge n. 200 del 31 dicembre 2025 (cd. decreto milleproroghe), recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
Alleghiamo la Gazzetta ma, per semplificare, evidenziamo che all’art. 10 del testo troviamo gli articoli di interesse sotto riportati:
«5 -bis.
A decorrere dalla data di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, fino al 15 settembre 2026, in alternativa alle modalità previste dall’articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, il formulario di identificazione dei rifiuti può continuare ad essere emesso in formato cartaceo
5 -quinquies.
Il termine di cui all’articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali, è differito al 30 giugno 2026.
5 -sexies.
Il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali stabilisce, con proprie deliberazioni, nel rispetto del termine previsto dal comma 5 -quinquies del presente articolo, i tempi e le modalità che i trasportatori di rifiuti pericolosi devono osservare per l’installazione di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli adibiti a tale attività di trasporto, per le finalità di cui all’articolo 188 -bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5 -septies.
All’articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo a sanzioni per la violazione di obblighi in materia di tenuta di registri, dopo il comma 10 è inserito il seguente: “10 -bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro di cui all’articolo 188 -bis, le sanzioni di cui al secondo periodo del comma 10, con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti, si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026”.
All’articolo 1 è stabilito che
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ringraziando per l’attenzione e, rimanendo a disposizione per chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti
ORIM S.R.L.
Area Comunicazione
